A.I.A.S. Trieste ha chiesto delucidazioni alla CONSULTA REGIONALE DISABILI FVG in merito alla legge 104. Pubblichiamo qui di seguito la risposta arrivata il 5 maggio 2020:
Oggetto: Legge 104 maggio
Le misure di sostegno alle famiglie con figli previste dal decreto Cura Italia di marzo 2020 verranno riproposte pari pari per i prossimi mesi anche nel decreto Maggio attualmente in preparazione. Risulta dalla bozza attualmente in circolazione, che dovrebbe essere approvata dal governo del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2020.
Si tratta quindi di:
- ulteriori 15 giorni di congedo parentale per uno dei genitori lavoratori dipendenti o collaboratori con indennità al 50% della retribuzione da fruire entro il 30 settembre 2020 o in alternativa la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali nel limite di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 30 settembre 2020 (Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del comparto sicurezza, difesa e soccorso viene aumentato da 1000 euro a 2000 euro)
- ulteriori 12 giorni di permessi ex legge 104 1992 per l’assistenza a familiari in condizioni di disabilità da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020
Ricordiamo che il decreto Cura Italia n.18 del 17 marzo 2020 aveva previsto:
CONGEDI FAMILIARI COVID 19:
ovvero un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, se privo di altri sostegni al reddito, per periodi dal 5 marzo al 3 maggio 2020, per figli naturali, adottivi e in affido, con i seguenti requisiti:
Per i lavoratori dipendenti
- Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età con un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
- Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Per i lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (non prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo) l’indennità giornaliera è pari a 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità.
Sul tema l’INPS ha fornito tutti i dettagli e le istruzioni operative per le domande con la circolare n. 45 2020.
E’ stato precisato che i genitori dipendenti del settore privato che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda ordinaria
- genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono usufruire del congedo COVID-19, al massimo a partire dal 5 marzo 2020, e possono fare domanda con la nuova procedura
- I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.
Per gli iscritti alla gestione Separata con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante questo periodo di sospensione delle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Per gli iscritti alle gestione speciali artigiani e commercianti: non è richiesta la regolarità contributiva. Per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Hanno diritto i genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età oppure figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni.
I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni , oppure di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda, anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche ora disponibili.
I periodi di congedo parentale “ordinario” già richiesti e fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.
Per i lavoratori pubblici le modalità di fruizione stabilite dall’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Le domande non vanno presentate all’INPS ma alla propria Amministrazione.
ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104 1992
È possibile cumulare:
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.
- tutti i permessi sono anche frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese
- Il lavoratore dipendente privato che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, valido per i mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda: i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Il lavoratore dipendente privato privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda per tali permessi secondo le modalità già in uso.
I lavoratori pubblici devono fare riferimento alle indicazioni della amministrazione di appartenenza
Attenzione: I predetti congedi e permessi non sono fruibili se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o in presenza di altri strumenti di sostegno al reddito
VOUCHER BABY SITTING
in alternativa al congedo straordinario, c’è la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il bonus spetta:
- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020 oppure
- oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- e sarà erogato mediante Libretto famiglia. Il bonus baby sitting è cumulabile con i permessi straordinari Legge 104 /92 per Covid 19.
Vedi maggiori dettagli , nell’articolo “Bonus assistenza figli per Coronavirus”, anche sulla cumulabilità con altri bonus.
Le domande vanno inviate tramite il portale web dell’INPS www.inps.it., previo codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS).
Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
– selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
– selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
- tramite il Contact center integrato, sempre con PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento,;
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
ATTENZIONE Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).